Il DM 141/2016 fissa i criteri da considerare nel determinare le garanzie finanziarie in attuazione del D.Lgs. 152/2006 articolo 29-sexies comma 9-septies (ripristino del sito alla cessazione dell’attività, in caso di possibile contaminazione del suolo e/o delle acque). È normato il raccordo con le garanzie per i gestori di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 208) e per le bonifiche (D.Lgs. 152/2006 art. 242 comma 7). Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento non devono prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto. Riduzioni spettano alle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001.
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Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori Saluti.
Seven Consulting S.r.l.
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