Con interpello n°17/2016 la Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) fornisce le seguenti indicazioni:
L’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale). Il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell’allegato II del decreto medesimo.
L’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.
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Seven Consulting S.r.l.
Fonti: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/296-CNA-Interpello-17-signed.pdf
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