Con interpello n°16/2016 la Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) fornisce le seguenti indicazioni:
visti:
- a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive” sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
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Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori Saluti.
Seven Consulting S.r.l.
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