STAGISTA MINORENNE: QUALI OBBLIGHI?
Sicurezza sul lavoro e stagisti minorenni
Gli obblighi per gli stagisti sono i MEDESIMI previsti per tutti gli altri lavoratori; si evidenziano quindi in particolare (elenco non esaustivo):
- formazione e informazionein materia di sicurezza (generale e specifica, come regolata dagli accordi Stato – Regioni);
- sorveglianza sanitaria(in base alle mansioni effettive e nei casi previsti dal DLgs 81/2008)
- fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale
Inoltre, se si tratta di un minorenne, esistono alcuni limiti.
L 977/1967 – Art.6.
“1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato 1.
- In derogaal divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell’allegato 1 possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.”
DLgs 81/2008 – Articolo 2 – Definizioni
“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamentodi cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;”…
Per maggiori dettagli e/o per un incontro presso la vostra sede aziendale contattaci al numero 037696378 oppure tramite email: info@sevenconsultingmn.it.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori Saluti.
Comments are closed.